COME FARE PER

IMU 2015

Descrizione:
Dal 1° gennaio 2012 l’imposta comunale sugli immobili (ICI) è stata sostituita dall’IMU, l’imposta municipale propria (ai sensi del Decreto Legge 201/2011, convertito nella Legge 214/2011).

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l’Imposta unica comunale (IUC) basata sui presupposti impositivi costituiti dall’Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente riferita ai servizi, a sua volta articolata nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
L’IMU è dovuta dal possessore di immobili, esclusa l’abitazione principale ad eccezione degli immobili di lusso -


Come Fare:
PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
Il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, escluse le abitazione principali e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (case di lusso). Restano valide le definizioni di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli, fornite per l’Imposta comunale sugli immobili in vigore negli anni precedenti.
SOGGETTI PASSIVI
Sono soggetti passivi dell’IMU:
• il proprietario dell’immobile;
• l’usufruttuario;
• il titolare del diritto d’uso;
• il titolare del diritto di abitazione;
• il titolare del diritto di enfiteusi;
• il titolare del diritto di superficie;
• il locatario di bene in leasing;
• il concessionario di beni demaniali.
Nel caso di locazione finanziaria, si ricorda che, ai fini IMU, l’art. 9, D.lgs. n. 23/2011, richiamato dal D.L. n. 201/2011, stabilisce che è soggetto passivo dell’IMU il locatario.
Tale soggettività, inoltre, riguarda gli immobili da costruire e quelli costruiti e decorre dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso.

LE IPOTESI DI ESCLUSIONE
In materia di IMU, si ricorda che dal 1° gennaio 2014, nel riscrivere alcune diposizioni dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 214/2011, l’art.1, comma 707 della L. n. 147/2013 apporta queste modificazioni alla disciplina in vigore negli anni precedenti:

- soppressione dell’IMU per l’abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione degli immobili iscritti in catasto nelle categorie A/1, A/8 ed A/9, ai quali tuttora si i applica la detrazione pari ad € 200,00. E’ stata invece eliminata la maggiorazione della detrazione per i figli dimoranti e risiedenti nell’abitazione di età fino a 26 anni.
Si ricorda a questo proposito che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

-sono altresì escluse dall’IMU, in quanto assimilate all’abitazione principale, le seguenti unità immobiliari:
1. l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00.
2. l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.


Informazioni specifiche:
VERSAMENTO IMU

AUMENTO ALIQUOTA IMU 2015
Il Comune di Alagna Valsesia con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 24.07.2015 ha approvato le seguenti aliquote:
- aliquota per l’abitazione principale e relative pertinenze 0,40 per cento (aliquota base)
- aliquota per altri fabbricati, diversi dall’abitazione principale e pertinenze, comprese le aree edificabili: 0,96% ;
- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 per cento;
- Detrazione per abitazione principale € 200,00;


Il versamento dell’IMU dovrà essere effettuato utilizzando i Codici Tributo e il Codice Comune di seguito riportati, mediante F24.
CODICE ENTE COMUNE A119
CODICI TRIBUTO:
• 3912 “IMU abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A/9
• 3916 “IMU aree edificabili”
• 3918 “IMU altri fabbricati
• 3925 “IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Stato
• 3930 “IMU immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Comune

N.B. Si evidenzia che il versamento dell’IMU 2015 è totalmente di competenza del Comune, tranne per gli immobili classificati nel gruppo catastale “D”, per i quali è riservato allo Stato il gettito dell’imposta calcolata ad aliquota standard del 7,6 per mille, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D.L. 201/2011. La differenza tra l’aliquota fissata dal Comune del 9,6 per mille e l’aliquota standard del 7,6 per mille è di competenza comunale.

Dove Rivolgersi:
Ufficio Tributi (vedi dettaglio e orario di apertura)

Documenti allegati:
File pdfREGOLAMENTO IUC - IMU (185,85 KB)

File wordDICHIARAZIONE COMODATO GRATUITO PRIMA CASA (39,5 KB)