COME FARE PER

parcheggio disabili

Come Fare:
Contrassegno invalidi
Chi può richiederlo:
Il contrassegno - valido per 5 anni e rinnovabile - viene rilasciato a:
- persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta
- ciechi assoluti e invalidi con residuo visivo non superiore a 1/20
Può essere rilasciato a tempo determinato, cioè per un periodo inferiore ai 5 anni, a - persone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a seguito di infortunio o altre cause patologiche
Per il rilascio occorre presentare domanda su apposito modulo, presso Comune, allegando il certificato medico rilasciato dall’A.S.L. sono esonerati dalla visita quanti possiedono certificato rilasciato dalla Commissione d’Invalidità o certificato medico L. 104 nei quali sia barrata la voce ciechi totali o invalidi al 100% con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o fotocopia del certificato rilasciato dalla Commissione d’ Invalidità.
Per il rinnovo occorre presentare domanda come da apposito modulo allegando certificato del medico di base che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio (non necessario nei casi di esonero sopra riportati) e vecchio contrassegno
Il rilascio del contrassegno è immediato.
In caso di furto o smarrimento, è necessaria copia denuncia rilasciata dalle autorità di Pubblica Sicurezza. In caso di deterioramento o illeggibilità del contrassegno, occorre restituirlo all’Ufficio, per ottenere immediatamente il rilascio del duplicato.
Tale contrassegno è personale e deve essere usato esclusivamente se la persona invalida è presente sul veicolo al momento dell’utilizzo.
Il contrassegno inoltre va esposto in modo ben visibile sulla parte anteriore del veicolo al servizio dell'invalido, in maniera leggibile dall'esterno, non e' vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.
Cosa non fare con il contrassegno
- esporre il contrassegno su un veicolo non a servizio dell'invalido
- derogare ai divieti di sosta di cui agli artt. 157 e 158, infatti tali articoli vietano la fermata e la sosta laddove esiste una segnaletica verticale o semaforica, e in modo da non occultarne la vista, in prossimità di corsie di canalizzazione ed in corrispondenza o in prossimità di incroci, davanti ai passi carrabili, in seconda fila, sui passaggi pedonali e sui marciapiedi.
-utilizzare fotocopia del contrassegno o fare fotocopie per parenti o altri
- alterare, contraffare, falsificare il contrassegno (sanzione art. 482 c. p.)
- continuare utilizzare il contrassegno quando il titolare del contrassegno è deceduto (in tal caso restituirlo al Comune).



Dove Rivolgersi:
Ufficio Anagrafe - Elettorale - Leva - Stato Civile (vedi dettaglio e orario di apertura)

Comune ALAGNA VALSESIA
Tel. 0163922944 – fax. 016391420
Mail: alagna.valsesia@reteunitaria.piemonte.it


Riferimenti Normativi:
D.P.R. 30.07.2012 N. 151

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