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DescrizioneCon il termine "accesso civico” si definisce il diritto offerto a chiunque di chiedere e ottenere le informazioni che per legge dovrebbero essere pubblicate dalla Pubblica Amministrazione sul proprio sito web istituzionale. Questa forma di tutela è assai rafforzata da parte dell'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013; nel Comune di Alagna Valsesia si configura come di seguito indicato: 1. l'obbligo posto in capo a questo Ente di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione; 2. la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione e non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza del Comune; 3. il Responsabile della trasparenza, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicandone il collegamento ipertestuale. Se invece il documento, l'informazione o il dato risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il Comune indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale; 4. nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al Titolare del potere sostitutivo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, entro un termine pari a 15 giorni provvede alla pubblicazione. Si forniscono due moduli di istanza di accesso civico da presentare al Responsabile della trasparenza, individuato nel Responsabile della prevenzione della corruzione, ovvero il Segretario comunale (il secondo è relativo all'istanza di accesso agli atti c.d. "F.O.I.A." - "Freedom of Information Act", producibile ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 il quale prevede che "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis").

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