- Richiesta del tesserino
1.1 Il venditore occasionale per poter esercitare l’attività di vendita occasionale deve richiedere il
rilascio del tesserino al:
- a) Comune di residenza qualora trattasi di soggetto residente in Regione Piemonte;
- b) Comune dove si svolge il primo mercatino a cui il soggetto intende partecipare, se proveniente da altra Regione.
1.2 La domanda, soggetta a bollo, deve contenere:
- a) le generalità dell’interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, comune e indirizzo di residenza, recapito telefonico, indirizzo e-mail e codice fiscale);
- b) l’autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 71 del D.Lgs. 59/2010 s.m.i., resa ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa – Testo A) s.m.i.;
- c) la dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i., attestante:
1) la propria condizione di venditore occasionale,
2) di non essere in possesso di altro tesserino per la vendita occasionale sul territorio regionale in corso di validità;
3) che non sussistono per l’ultimo triennio, nei propri confronti, procedimenti di revoca di un precedente tesserino.
1.3 Alla domanda dovrà essere allegata almeno una foto tessera recente del richiedente, da apporre sul tesserino.
1.4 Il tesserino, munito di fotografia, ha validità di dodici mesi dal momento del suo rilascio e da la possibilità in tale arco di tempo di esercitare l’attività di vendita occasionale nei mercatini della Regione Piemonte fino ad un massimo di diciotto giornate. Lo stesso non è cedibile o trasferibile.
1.5 Esauriti gli spazi sul tesserino, dopo le diciotto vidimazioni, il venditore occasionale non potrà richiedere altro tesserino né partecipare ad altri mercatini sul territorio regionale fino alla scadenza dei dodici mesi indicata sul tesserino.
1.6 In caso di ritiro del tesserino a seguito di accertata violazione di una delle prescrizioni di cui all’art. 11 ter della L.R. 28/1999 s.m.i., il venditore occasionale non potrà richiedere altro tesserino né partecipare ad altri mercatini sul territorio regionale, per la durata di un triennio a decorrere dall'accertamento medesimo.
1.7 Il venditore occasionale in possesso del tesserino in corso di validità è tenuto, entro trenta giorni, a comunicare al Comune di rilascio del tesserino ogni cambio di residenza.
1.8 In caso di deterioramento, furto o smarrimento del tesserino, il venditore occasionale dovrà richiedere al Comune di rilascio dello stesso un duplicato; alla domanda dovrà essere allegata copia della denuncia di furto o smarrimento presentata alle autorità competenti.
- Tipologia di beni posti in vendita
2.1 I beni che possono essere posti in vendita dai venditori occasionali presentano le seguenti caratteristiche:
- a) sono beni appartenenti al settore merceologico non alimentare;
- b) sono beni di modico valore: il prezzo di vendita massimo, per ogni singolo bene, non può essere superiore a euro centocinquanta;